assegnazione in godimento della casa familiare è inopponibile al terzo acquirente


 

Cass. 06.05.1999, n. 4529

 

In tema di separazione personale dei coniugi, nonché di divorzio, l'assegnazione della casa familiare non costituisce certamente un istituto affine alla locazione, e, stante perciò il difetto di ogni espressa previsione, da cioè consegue l'inapplicabilita' della norma in tema di opponibilita' al terzo delle locazioni infranovennali.

 

L'opponibilita', al terzo acquirente, dell'immobile assegnato e' consentita - pertanto - solo in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione, ed, in difetto di quest'ultima, essa non opera non solo per quanto riguarda il periodo successivo ai nove anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il periodo precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa vigente che consenta una distinzione in funzione della durata dell'assegnazione stessa (art. 155, c.c.).

 


 

Not. Gianfranco Benetti, chiede:


Il marito intende alienare a terzi la casa familiare assegnata 8 anni fa alla moglie affidataria della prole in sede di separazione (consensuale).

 

Il provvedimento non e' stato trascritto (come invece consentito da Corte Cost n. 454 del 1989).


Aderendo a quanto deciso da Cass. 06.05.1999, n. 4529, riterrei inopponibile l'assegnazione all'acquirente e, pertanto, non necessario l'intervento della moglie.


A tutela dell'acquirente ho richiesto una dichiarazione giurata con cui la moglie attesta che non abita più lì.


Lo ritenete sufficiente? 

Come vi comportate in questi casi?