assegnazione in godimento della
casa familiare è inopponibile al terzo acquirente
Cass.
06.05.1999, n. 4529
In tema di
separazione personale dei coniugi, nonché di divorzio, l'assegnazione della
casa familiare non costituisce certamente un istituto affine alla locazione, e,
stante perciò il difetto di ogni espressa previsione, da cioè consegue
l'inapplicabilita' della norma in tema di opponibilita' al terzo delle
locazioni infranovennali.
L'opponibilita',
al terzo acquirente, dell'immobile assegnato e' consentita - pertanto - solo in
presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione, ed, in difetto
di quest'ultima, essa non opera non solo per quanto riguarda il periodo
successivo ai nove anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il
periodo precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa
vigente che consenta una distinzione in funzione della durata dell'assegnazione
stessa (art. 155, c.c.).
Not. Gianfranco Benetti, chiede:
Il
marito intende alienare a terzi la casa familiare assegnata 8 anni fa alla moglie
affidataria della prole in sede di separazione (consensuale).
Il provvedimento non e'
stato trascritto (come invece consentito da Corte Cost n. 454 del 1989).
Aderendo a quanto deciso da Cass. 06.05.1999, n. 4529, riterrei inopponibile
l'assegnazione all'acquirente e, pertanto, non necessario l'intervento della
moglie.
A tutela dell'acquirente ho richiesto una dichiarazione giurata con cui la
moglie attesta che non abita più lì.
Lo ritenete sufficiente?
Come vi comportate in questi
casi?